Come tutti sappiamo in materia di prestazione a sostegno del reddito familiare il 2022 è stato sicuramente un anno ricco di novità.  In particolare il Decreto Legislativo n. 230 del 29.12.2021 ha previsto l’istituzione dell’assegno unico universale per i figli a carico 

Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il 01.03 di ciascun anno e il 28.02 dell’anno successivo, determinato in funzione della condizione economica del nucleo familiare attestabile mediante Isee In realtà, la prestazione economica a sostegno del reddito viene erogata, sempre su domanda, anche a chi non presenta l’attestazione Isee; in questo caso però l’importo sarà determinato su base minima. Tale prestazione è resa a favore dei figli a carico minorenni e comunque fino al compimento del 21.mo anno di età. In particolare per i figli maggiorenni e fino al compimento dei 21 anni, gli stessi devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

-frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;

-svolgimento di un tirocinio, ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui;

-registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

– svolgimento del servizio civile universale.

Trattandosi di un beneficio economico su presentazione di istanza da parte del contribuente, gioco forza allo scadere del termine il contribuente dovrebbe ripresentare la domanda, corredata dalla documentazione atta a determinare correttamente l’importo da erogare.
In virtù di tale previsione a partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare nuova domanda; giusto anche quanto previsto dalla Circolare Inps n. 132 del 15.12.2022. In particolare, la predetta Circolare Inps prevede che per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’Inps continuerà ad erogare d’ufficio la misura introdotta dal Decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda Gli interventi di innovazione sopra descritti fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Unico adempimento posto a carico del beneficiario è quello di notificare all’Istituto eventuali variazioni delle condizioni di ammissibilità al beneficio quali ad esempio:

  •  la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne e fino al compimento del 21.mo anno di età;
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento giudiziario o di accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni ai fini della spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 230/2021;
  • variazioni della modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il potenziale beneficiario dovrà inoltre presentare l’Isee aggiornato, ciò tenendo conto che l’Isee in corso di validità al 31.12.2022 continuerà ad essere utilizzabile per la determinazione degli importi dell’assegno per le mensilità di gennaio e febbraio 2023.
In assenza di una nuova attestazione DSU 2023, l’importo dell’Assegno universale, ferme le altre condizioni in relazione ai soggetti beneficiari, sarà determinato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.